Le nuove misure in atto fino a domenica 8 marzo
Lecco - Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 sono state emanate nuove misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Le misure hanno validità dal 2 all'8 marzo 2020.
Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.
Con l'entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020.
Con l'entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti, adottati in attuazione del decreto-legge 3 febbraio 2020.
Queste le misure che riguardano la Lombardia nella zona gialla,
delimitazione che interessa la Provincia di Lecco:
la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive, di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo 2020, a meno che non si svolgano “a porte chiuse”. Sono consentite le sessioni di allenamento, sempre “a porte chiuse”; il divieto di trasferta organizzata dei tifosi residenti in altre regioni o province;
la sospensione sino all’8 marzo 2020 di tutte le manifestazioni ed eventi, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come ad d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone che possano garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare una distanza minima tra loro di almeno un metro;
la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;
lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare una distanza tra loro di almeno un metro;
l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate, idonee ad evitare assembramenti di persone e a garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;
l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata, idonee ad evitare assembramenti di persone e a garantire ai visitatori la possibilità di rispettare una distanza tra loro di almeno un metro;
la limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
la rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
la sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
l'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.
Nota dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio
L’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) sulla regolamentazione dei comportamenti in tema di Coronavirus ha pubblicato lunedì 2 marzo, sul suo sito la seguente nota:
in data 1 marzo 2020 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con riferimento alle previsioni in materia di sport di cui all’art. 2, si precisa quanto segue.
Nota dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio
L’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio in merito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) sulla regolamentazione dei comportamenti in tema di Coronavirus ha pubblicato lunedì 2 marzo, sul suo sito la seguente nota:
in data 1 marzo 2020 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con riferimento alle previsioni in materia di sport di cui all’art. 2, si precisa quanto segue.
L’art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino all’8 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all’allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse.Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.
La sospensione prevista dal successivo art. 2, comma 3 dell’attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda soltanto lo sport di base e l’attività motoria in genere, svolta all’interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza.
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Red.
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