per contenere il coronavirus
Ordinanza Ministero Salute-Regione Regione Lombardia
sulle misure di prevenzione del Nuovo Coronavirus
Il Ministero della Salute
d’intesa con
Il Presidente della Regione Lombardia
VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
RICHIAMATA l’ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da CODIV-19;
VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
(Decalogo da seguire per tutti i cittadini;
cliccando sopra la locandina si ingrandisce per una migliore lettura)
dispone quanto segue:
Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano,
Il Ministero della Salute
d’intesa con
Il Presidente della Regione Lombardia
VISTO l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
RICHIAMATA l’ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all’emergenza epidemiologica da CODIV-19;
VISTO il Decreto Legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020;
(Decalogo da seguire per tutti i cittadini;
cliccando sopra la locandina si ingrandisce per una migliore lettura)
dispone quanto segue:
Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano,
per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere c), d), e), f) ed i) dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 22 febbraio 2020 n. 6 ovvero:
c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
f) sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l’applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni / assembramenti.
Per quanto riguarda il punto h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.
Per quanto riguarda il punto j) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:
- bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
- per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
- per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.
Per quanto riguarda il punto k), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.
Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica.
La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.
Chiarimenti sull'applicazione dell'Ordinanza
Ministero della Salute-Regione Lombardia
L’obiettivo dell’ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come ‘giallÈ (ovvero valide su tutto il territorio regionale ad eccezione della zona cosiddetta rossa) è quello di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo. L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può dettagliare ulteriormente l’ordinanza in coerenza con l’obiettivo della stessa.
I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?
Le istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio, etc.) e i relativi uffici sono aperti al pubblico rispettando le norme di igiene adottate dal Ministero della Salute (link al decalogo).
L’amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può valutare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento di utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi che valuta differibili.
COME SI DEVONO COMPORTARE I COMUNI RISPETTO AI MERCATI RIONALI E COMUNALI ALL’APERTO?
Per i mercati rionali e comunali all’aperto sono previste le restrizioni indicate per i centri commerciali. Pertanto, i mercati comunali e rionali sono aperti dal lunedì al venerdì. Restano chiusi il sabato e la domenica ad eccezione dei commercianti che esercitano la vendita di generi alimentari. Il sindaco, qualora ritenga che possano esserci casi in cui si favoriscono assembramenti a rischio, può valutare ulteriori restrizioni a livello territoriale.
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.
I CONSIGLI E LE GIUNTE COMUNALI POSSONO SVOLGERSI REGOLARMENTE?
Si, si possono svolgere Giunte e Consigli Comunali (questi ultimi purché a porte chiuse) garantendo la pubblicità attraverso canali di comunicazione differiti quali ad esempio le dirette streaming. È comunque fatta salva la facoltà del sindaco di disporre diversamente.
CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIU’ TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?
I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc…) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione.
In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio. Gli autogrill non sono soggetti alle restrizioni attualmente disposte dall’Ordinanza del 23 febbraio 2020.
CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni fino ad eventuali nuove disposizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI ?
Si, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.
CHI PUO’ CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI?
L’autorità preposta è Regione Lombardia.
COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?
Tutti gli eventi, le riunioni e le attività ludico-sportive sono da ritenersi sospesi in base all’ordinanza lettera C “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”. Sono compresi fra questi luoghi quali palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali. Le attività all’aperto possono essere svolte ad eccezione dell’utilizzo degli spogliatoi. È consentito l’accesso e l’utilizzo delle strutture sportive ai soli atleti professionisti.
Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, restano chiuse.
COSA È PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE?
Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata. Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato. Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.
LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO?
Si.
QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART.101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.
Red.
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